Contributi per le attività convittuali

I contributi per la atttività convittuali, istituiti ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, vengono concessi dall’Erdisu a soggetti privati che svolgono attività convittuale a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione ai servizi abitativi. Il contributo ha un importo pari ad € 1.200,00 annui.

Beneficiari del contributo sono gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Udine o al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, in possesso dei requisiti di iscrizione, reddito e merito come definiti nel relativo bando di concorso. Inoltre, i richiedenti devono essere residenti in uno dei Comuni considerati “fuori sede” secondo quanto viene definito dal bando di concorso.

I convitti devono essere in possesso dei requisiti previsti in generale dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività convittuale, e devono avere caratteristiche dimensionali e qualitative equivalenti a quelle delle case dello studente gestite dall’Erdisu.

Per l’erogazione del contributo, gli studenti dovranno presentare domanda, comprensiva di apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti economici e di merito, direttamente al Convitto che li ospita, il quale, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta la richiesta all’ERDISU.

Una volta definito l’elenco degli idonei al contributo, l’Erdisu eroga la somma direttamente al convitto, il quale è tenuto a sua volta a trasferire tale somma allo studente beneficiario.

DOCUMENTI

L.R. n. 12 del 23.05.2005 – Articolo 33.